Sono state sostanzialmente accolte tutte le tesi difensive di un docente di Andria che nell’ottobre 2017 presentò e vinse, un ricorso cautelare contro il MIUR per non essersi visti riconosciuti gli anni di insegnamento svolti all’interno di una scuola paritaria di Andria, nello specifico il Liceo Sociale. In particolare il punteggio attribuito al docente per gli anni di servizio svolti nella scuola paritaria e riconosciuti nella graduatorie ad esaurimento poi venivano negati nella mobilità con la famosa “buona scuola”.

La storia parte nel 2016, quando il docente, a seguito della partecipazione al piano assunzionale straordinario viene immesso in ruolo ed assegnato ad Asti proprio in virtù del mancato riconoscimento di tutti gli anni di servizio svolti. Immediatamente ricorso cautelare e primo successo con lo stop del Giudice del Lavoro di Trani e l’assegnazione provvisoria in un istituto di Barletta.  Ieri, invece, la sentenza che ha posto finalmente un punto fermo. Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Trani, Dr. Massimo Brudaglio, ha accolto la tesi del docente andriese, difeso dall’Avv. Riccardo Cannone, con l’ausilio della dott.ssa Teresa Scaringella, riconoscendo interamente, ai fini della formazione della graduatoria per la mobilità, il servizio reso nell’Istituto Scolastico Paritario dall’anno scolastico 2001/2002 e sino all’anno 2015/2016. Punteggio che in sostanza, riporterà definitivame il docente andriese nelle prime posizioni della graduatoria permettendo la scelta nell’ambito Puglia 08 e cioè quello che comprende Andria. Il Giudice spiega nel dispositivo che “è illegittima la mancata attribuzione in sede di mobilità per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari, perché si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità dell’amministrazione”. Il MIUR è stato anche condannato alle spese legali perché, si legge nella sentenza, ha “resistito pervicacemente”.

Una sentenza importante, una delle prime in questo territorio, e che sostanzialmente annulla con ancor più forza una norma contenuta nelle note comuni del contratto collettivo nazionale dell’8 aprile 2016, riscritte con la riforma della “Buona Scuola”, e che non permetteva il riconoscimento, ai fini della graduatoria, del punteggio relativo allo svolgimento di attività di insegnamento presso le scuole paritarie, contravvenendo, difatto, all’art. 2 comma 2 del decreto legislativo 255/2001 convertito in legge 333/2001. Numeri, sentenze ed ordinanze che, difatto, cambiano la vita di moltissimi docenti che, dopo la Buona Scuola, speravano finalmente in un inserimento nei ruoli decisamente meno traumatico. Nel frattempo ora il Miur potrebbe anche ricorrere in appello mentre la sentenza del Giudice del Tribunale del Lavoro di Trani potrebbe esser apripista per diversi altri docenti che si sono ritrovati nella stessa situazione del professore andriese.