Il nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, deliberato dal Commissario Prefettizio dott. Gaetano Tufariello, si caratterizza per due funzioni principali: stabilisce un numero maggiore di compiti e deleghe per la Polizia Locale nel proprio territorio di competenza (l’ultimo aggiornamento risale agli anni ’50) e disciplina i comportamenti dei cittadini all’interno delle aree pubbliche e private soggette al passaggio pubblico, con indicazioni ben precise sulle norme da osservare in tutti gli spazi della città di Andria. Sono espressamente elencate, ad esempio, le aree di particolare decoro (centro storico, villa comunale, Castel del Monte, scuole, etc.) e delle zone in cui può essere applicato il Daspo urbano. Altresì importante è l’introduzione di norme di contrasto a chi fa uso di droga in pubblico, così come le sanzioni per azioni svolte in luoghi pubblici quali lavarsi o spogliarsi, introducendo precise norme di decoro e di rispetto della collettività.

Anche la segreteria provinciale di UNAI, nelle persone del Segretario Provinciale CSC, dott. Angelo Frisardi, e del Segretario Provinciale Sindacale, Gianluca Sanguedolce, ha accolto con soddisfazione l’entrata in vigore del Regolamento in quanto disciplina i comportamenti da osservare all’interno delle proprie abitazioni e dunque anche nei condomini, dove spesso gli amministratori si trovano ad affrontare situazioni delicate di ordine pubblico.

«Il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana – afferma il Segretario Provinciale Sindacale di UNAI, Gianluca Sanguedolce – disciplina anche i comportamenti da assumere nell’ambito delle proprie residenze. Noi amministratori di condominio, infatti, ci troviamo spesso di fronte a situazioni difficili da gestire, che spesso creano disguidi tra i condòmini e l’amministratore stesso. Non sempre gli amministratori dispongono di mezzi adeguati per risolvere una problematica con la giusta competenza. Il presente Regolamento, invece – precisa Sanguedolce – ci agevola notevolmente da questo punto di vista, grazie all’intervento delle Forze di Polizia che possono emettere provvedimenti in caso di comportamenti scorretti, e reiterati, all’interno di abitazioni e condomini. Ci auguriamo che attraverso il Regolamento si possano creare condizioni di maggiore ordine e vivibilità all’interno di un condominio, e un migliore rapporto tra noi amministratori e i condòmini».

Diversi sono gli articoli del Regolamento che indicano le corrette azioni da compiere nell’ambito delle proprie abitazioni al fine di non nuocere alla tranquillità e sicurezza degli altri locatari o dei passanti.

L’articolo 22, ad esempio, cita:

1) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all’estirpamento dell’erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, rio o canale, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di duecentoquaranta centimetri dal suolo.

2) I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l’erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarvisi”.
Così l’articolo 23: “E’ vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

E l’articolo 25:

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell’edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta;

2) L’annaffiatura delle piante collocate all’esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

L’articolo 28 è invece relativo al disturbo della quiete e del riposo:

1) È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati:

– dal 15 giugno al 15 settembre (periodo estivo): dal lunedì al giovedì dalle ore 00.00 alle ore 8.00 del giorno successivo; le notti del venerdì, sabato e domenica dalle ore 01.00 alle ore 08.00.
– Dal 16 settembre al 14 giugno (periodo invernale): dal lunedì al giovedì dalle 23.00 alle 08.00 del giorno successivo; il Venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 24.00 alle ore 08.00 del giorno successivo.
– Tutti i giorni dell’anno dalle ore 13.30 – alle 15.30.

2) Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l’uso di elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, aspirapolvere è consentito ad ogni ora del giorno e della notte a condizione che gli eventuali rumori o vibrazioni non arrechino disturbo al vicinato.

3) Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l’uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, fonografi, riproduttori di compact disc, computer, etc., anche non amplificati, deve avvenire vendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato.