Da quest’oggi ad Andria sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulla vendita dei prodotti ortofrutticoli.

«Un un percorso condiviso tra Comune, Asl, Organizzazioni Sindacali di categoria e consulta comunale, che fissa le regole di vendita per esercenti a sede fissa ed itinerante dei prodotti ortofrutticoli – spiega l’ex assessore Pierpalo Matera. E’ la prima ordinanza della Bat e ad essa si conformeranno anche gli altri comuni per volontà della Asl Bat, prendendo esempio proprio da Andria. È uno dei risultati più importanti per la tutela della salute dei nostri figli e di tutti noi, per rendere, come si stava facendo, Andria una città moderna, piu’ ordinata e civile. Adesso, anche senza una guida politica e senza alcun alibi, toccherà alle Forze dell’Ordine, in primis alla nostra Polizia Locale, fare rispettare le nuove regole senza se e senza ma».

L’ordinanza prevede che possono essere esposti senza protezione solo i prodotti a buccia spessa, come ananas, cocomeri, meloni, banane. Devono invece essere coperti tutti gli altri sui bancali per proteggerli da polveri e da altri agenti inquinanti. Inoltre, l’esposizione deve avvenire ad almeno un metro da terra ed è vietata la vendita di merce su automezzi collocati a ridosso degli esercizi commerciali. Le regole valgono anche per gli ambulanti: i tir o i furgoni sui quali viene esposta la merce devono essere aperti solo su un lato che non deve coincidere con quello di scappamento dei gas. La violazione dell’accordo prevede multe da cento a 500 euro.

Ecco nel dettaglio le disposizioni:

1) Gli esercenti commerciali in sede fissa di frutta e verdura, possono esporre nei limiti degli spazi autorizzati, al di fuori dei locali di vendita sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, sia su suolo privato aperto al pubblico transito solo prodotti a buccia spessa (quali ad es. ananas, cocomeri, meloni, banane,agrumi, ecc) che si consumano previo depellamento; è tassativamente vietata l’esposizione all’esterno del locale di prodotti orticoli;

2) Gli operatori commerciali in sede fissa, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle procedure del manuale di autocontrollo basate sul sistema HACCP, dovranno assicurare una copertura che protegga gli alimenti dalle ricadute di polveri o da altri agenti inquinanti, con protezioni anche di tipo fisso o mobile (Es. tenda parasole, ecc). I mezzi di protezione usati all’esterno devono essere mantenuti puliti e deve essere evitata la possibile dispersione di polvere. Inoltre la merce dovrà essere collocata su piani rialzati da terra per un’altezza non inferiore ad un metro;

3) E’ vietata la vendita al di fuori degli spazi autorizzati all’interno e all’esterno dell’attività e segnatamente della merce collocata su automezzi parcheggiati a ridosso della sede dell’esercizio commerciale;

4) Per gli automezzi degli operatori del commercio su area pubblica di ortofrutta e degli imprenditori agricoli per la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, è consentita l’apertura solo di un lato del veicolo e nessuna cassetta dovrà essere tenuta sull’area pubblica. Il lato consentito per l’apertura non deve coincidere con quello in corrispondenza del tubo di scarico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario a servire la clientela così come previsto dall’art 31 comma 4 della LR 24/2015;

5) Gli imprenditori agricoli sono tenuti per la vendita dei propri prodotti ad utilizzare idonei banchi mobili con adeguati mezzi di copertura dei prodotti.