«La diffida a rimuovere le strutture è efficace e si può procedere alla relativa esecuzione». E’ la conclusione di una nota del Comune di Andria in merito alla vicenda dehors che nelle scorse settimane è stata al centro di una ampia querelle tra l’Amministrazione Commissariale ed alcuni esercenti in particolare quelli di Corso Cavour e Piazza Imbriani. Ricorsi e controricorsi che hanno portato la vicenda nelle aule baresi del Tribunale Amministrativo Regionale. Due i filoni su cui il TAR deve esprimersi: il primo è quello che ha visto assieme cinque esercenti con l’ausilio dell’Avv. Mastroviti oltre che di Confcommercio e Confesercenti, in cui si chiedeva la sospensiva nell’applicazione del regolamento approvato a luglio scorso dal Commissario Prefettizio Tufariello. Su questo il Tribunale amministrativo ha accolto la sospensiva ed il 13 novembre ha discusso in camera di consiglio della vicenda e si è in attesa di una sentenza.

Il secondo filone, invece, è quello che ha coinvolto singolarmente i cinque esercenti commerciali di Corso Cavour e Piazza Imbriani che hanno scelto di impugnare, chiedendone l’annullamento, gli atti con i quali il Comune aveva disposto la diffida alla rimozione immediata delle strutture abusivamente installate sull’area esterna al loro esercizio pubblico, contestato il verbale di accertamento della occupazione abusiva, con applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, ed il provvedimento di diniego della domanda di occupazione di suolo pubblico. Su questo è arrivata in serata la pubblicazione della sentenza nella giornata odierna: in particolare i giudici del TAR hanno respinto la richiesta di sospensiva.

«Il Tar non ha ritenuto – si legge nella nota del Comune – sussistente il periculum in mora “giacchè la diffida gravata si limita a preannunziare l’adozione della successiva sanzione consistente nella sospensione dell’attività di pubblico esercizio”, e ritenuto che la stessa rimozione delle opere abusive “non possa che risolversi in una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria che,allo stato, non risulta comminata e che andrebbe comunque contestata innanzi al giudice ordinario”. Il Tar ha poi fissato al 18 novembre 2020 la data della udienza pubblica per l’esame del merito del ricorso».