Destò particolare interesse nell’opinione pubblica l’ordinanza del 12 aprile scorso, a firma dell’ex Sindaco Nicola Giorgino, e che avrebbe fatto diventare la Città di Andria “Plastic Free” a partire dal 1 gennaio 2020. Una ordinanza, tuttavia, che la II Sezione del TAR Bari, lo scorso 23 luglio, ha dichiarato illeggittima. L’ordinanza impugnata attraverso gli avvocati Maurizio Musci e Francesco Nanula per conto della ditta privata Matarrese Service, azienda titolare di distributori automatici di cibi e bevande, è risultata illeggittima secondo i giudici baresi poichè avrebbe violato sia le competenze sindacali che i principi generali in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. La sentenza ha ritenuto, in definitiva, che il Comune non abbia alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l’utilizzo dei materiali plastici, in difetto di normativa primaria.

Al momento, dunque, il “Plastic Free” adottato dall’ente dal 1 gennaio 2020 e che avrebbe previsto l’utilizzo in via esclusiva di bicchieri, posate e mescolatori in materiale biodegradabile e compostabile certificato, non potrà esser applicato. Il Comune, nell’occasione, non si è costituito in giudizio, subendo anche la condanna al pagamento dei compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Per i legali della società ricorrente Musci e Nanula, soddisfazione per il risultato conseguito: «Molto spesso la fretta di voler adeguarsi alle direttive europee – hanno spiegato i due legali – soprattutto per tematiche di così rilevante importanza, induce le Pubbliche Amministrazioni a commettere errori grossolani, fuorviando i cittadini e l’opinione pubblica».

Entrando nel merito della sentenza i giudici amministrativi hanno spiegato come l’ordinanza sindacale urgente e contingibile, sia stata adottata non sulla base di una situazione di pericolo bensì al fine di “diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili ma anche di diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili e salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza”. L’ordinanza non esplicita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire gli stessi obiettivi, rilevano i giudici e recava un divieto non solo privo di un termine di efficacia finale, ma finanche differito nella sua efficacia iniziale che sarebbe partito il 1 gennaio 2020. «I giudici hanno inoltre osservato – spiegano i legali Musci e Nanula – come al momento dell’adozione dell’ordinanza non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante. L’Unione Europea ha legiferato in materia solo nel mese di giugno ma la competenza resta in capo allo Stato, su questa materia, e non chiaramente al comune».

C’è anche un ultimo errore rilevato dal TAR: «L’ordinanza è apparsa errata anche nella parte in cui gli articoli posti a base del provvedimento – concludono gli avvocati – dettano norme in materia di riciclaggio e recupero dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti, con tutta evidenza, non riguardano la regolamentazione dell’uso della plastica e non possono pertanto legittimare il potere esercitato nel caso di specie dal Sindaco di Andria».