Andria è tra i Comuni beneficiari del finanziamento relativo agli interventi per la rimozione di rifiuti illecitamente abbandonati su aree pubbliche. La Determinazione n° 194 del 24 luglio scorso a firma della Regione Puglia, assegna 70.000 euro al Comune di Andria – il massimo ammissibile per Comuni entro 100.000 abitanti – per risanamenti su aree pubbliche attraverso operazioni di rimozione di rifiuti solidi urbani e di manufatti in amianto illecitamente smaltiti. Le aree interessate dalla bonifica riguardano l’intero territorio comunale, comprese le zone periferiche all’abitato di Andria, a partire dal Canalone Ciappetta-Camaggio, le strade di accesso alla città ed il territorio di Montegrosso.

«Siamo soddisfatti – dichiara l’assessore all’Ambiente Luigi Del Giudice – perché sono state prese in considerazione le indicazioni dell’ufficio a riprova del buon lavoro svolto. Il monitoraggio effettuato ha messo in evidenza alcune criticità che contiamo di risolvere nel più breve tempo possibile, rimuovendo i rifiuti che deturpano il nostro territorio ed intensificando, contestualmente, i controlli attraverso nuove strategie che sono allo studio dell’Amministrazione».

«Faccio appello al senso civico dei cittadini e alla sensibilità delle imprese – continua Del Giudice – affinché si ponga fine al barbaro comportamento, da parte di taluni, di abbandonare i rifiuti per strada e nelle nostre campagne. Se si riflette poi sul fatto che alcuni rifiuti quali, a titolo esemplificativo, l’amianto e le batterie esauste costituiscono un vero e proprio attentato alla salute dei cittadini e un danno rilevante per l’ambiente, non possono esserci attenuanti e giustificazioni per atti da considerarsi di autentica inciviltà».

«Continueremo a lavorare – conclude Del Giudice – perché Andria possa continuare a vantare quel primato di accoglienza che tradizionalmente le compete. Garantiremo, inoltre, sistemi di sorveglianza e misure di deterrenza per stroncare un fenomeno davvero odioso il cui contrasto prevede la partecipazione di tutti».