l Sindaco con ordinanza n. 364 del 25 luglio 2018, ha reiterato l’osservanza di una serie di obblighi per i proprietari o possessori di cani. In particolare è stato disposto, a carico degli stessi, anche la pulizia dell’area interessata alle deiezioni, utilizzando acqua che occorrerà portare con sé.

Nel dettaglio:

“A tutti i proprietari e conduttori di cani, nell’accompagnare gli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree private aperte al pubblico, nelle aree attrezzate adibite al gioco dei bimbi delimitate e non ed individuate con appositi cartelli e nelle zone destinate al verde pubblico:

•di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità, di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l’eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

•di provvedere all’immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti; di depositare, quindi, le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni o nei cestini porta rifiuti all’uopo installati lungo le vie comunali e nei giardini.

•di munirsi di contenitori (bottigliette) d’acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate”.

Inoltre: i proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere all’iscrizione dei medesimi all’Anagrafe Canina presso il Settore Veterinario della ASL/BAT entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio; entro novanta giorni dall’iscrizione all’anagrafe canina, i cani devono essere sottoposti all’applicazione del microchip; il detentore del cane ha l’obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l’avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell’animale, entro quindici giorni dall’avvenimento; il rinvenimento di qualsiasi cane deve essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario della ASL/BAT per l’intervento di cattura. In caso di omissione, si applicheranno le sanzioni amministrative di Legge.

Sono esonerati dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell’esercizio dell’attività istituzionale. Il proprietario o detentore dell’animale è obbligato a condurlo per il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è, comunque, responsabile di ogni azione del cane di sua proprietà.

E’ vietato depositare le ciotole con il cibo o residui commestibili per cani dinanzi all’uscio della propria abitazione o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Infine si informa che i trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria e fatte salve comunque le disposizione di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 che saranno punite ai sensi del Capo I° della Legge 24 novemrbe 1981 n. 689″.