
Dal 1° luglio 2016 entrerà in vigore il decreto sulle sanzioni sull’olio d’oliva 103/2016, un passo in avanti per preservare la tutela dell’olio d’oliva italiano e per difendere consumatori e produttori. Una manovra che prevede multe per chi esibisce etichette scorrette o ammiccanti, e anche per chi non identifica le partite di olio sfuso o quelle confezionate ma non etichettate: una vera e propria tutela dell’olio italiano.
«Si tratta di un provvedimento che – spiega il ministero delle Politiche agricole – rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano e una maggiore difesa dei consumatori e dei produttori». L’obiettivo è evitare che i furbetti dell’extravergine, con etichette poco chiare o ingannevoli, registri e documenti maltenuti e indicazioni organolettiche fantasiose, rischiano di trarre in inganno i consumatori portandoli a comprare prodotti di scarsa qualità.
La vera novità del decreto 103/2016 sono le multe, che vanno dai 500 ai 18 mila euro. «Salvo che il fatto non costituisca reato, il decreto eleva il livello degli anticorpi in difesa sia dei produttori che degli stessi consumatori – sottolinea David Granieri, presidente di Unaprol -. Ora niente più trucchi, ciprie e fondo tinta. Le leggi precedenti, come la “salvaolio”, hanno già permesso alle forze dell’ordine di intervenire per colpire comportamenti illeciti, ma adesso si sanzionano anche comportamenti ingannevoli e al limite della legalità». Ad affibbiare le multe sarà il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione (ICQRF) del ministero delle Politiche agricole e forestali.
L’esempio classico di inganno da etichetta è il “countrysounding”, ovvero tutto quello che viene riportato sulla confezione e che ricorda, con segni, illustrazioni o figure, una provenienza geografica diversa da quella reale. L’italian sounding è molto diffuso: tricolori, nomi o aggettivi sull’italianità, immagini tipiche italiane, portano spesso i consumatori a pensare che ci si trovi di fronte ad un olio del Bel Paese, quando poi invece si tratta di una miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea. Tutto ciò che evoca un’associazione di idee, è sanzionabile.
Inoltre l’etichetta, secondo tale decreto, deve contenere le informazioni sulla categoria dell’olio: se si tratta di extravergine, deve esserci scritto che si tratta di “olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”. Se invece si tratta di semplice olio d’oliva è necessario che sia scritto che siamo di fronte ad un “olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione”, e non “olio contenente esclusivamente oli d’oliva”. L’etichetta deve dire da dove proviene l’olio, ma non può designare la regione, bensì solo lo Stato membro, l’Unione europea, il Paese terzo oppure può fare riferimento a una DOP/IGP (prodotti d’eccellenza della produzione agroalimentare europea). Vietato pure sostituire la dicitura del Paese con una bandiera o un simbolo: se un olio è italiano, bisogna scrivere “prodotto in Italia, origine: Italia”, “olio italiano», e non limitarsi ad una bandiera spagnola.
Gli imballaggi devono essere al massimo da 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale e 25 per quelli che invece saranno usati da ristoranti, ospedali, mense o collettività. E per tutti quelli che non vengono usati per la preparazione dei pasti o in cucina, è obbligatorio nei pubblici esercizi dotare i contenitori (latte o bottiglie che siano) di dispositivi anti-rabbocco: per evitare la tentazione di aggiungere olio di scarsa qualità ad una bottiglia elegante di un olio pregiato da presentare ai consumatori, annacquando così la sostanza
Per quanto riguarda la “spremitura a freddo”, occorre porre attenzione poiché si tratta di una dicitura di cui si possono fregiare pochissimi oli: non possono essere definiti oli da prima spremitura a freddo quelli che sono ottenuti a temperature inferiori a 27 gradi, ma con processi di percolazione, o centrifugazione della pasta d’olive. Né possono essere detti oli estratti a freddo quei prodotti ottenuti con temperature inferiori a 27°, ma con un sistema di estrazione tradizionale con presse idrauliche. Il vero olio spremuto a freddo è un olio ottenuto con un sistema tradizionale di macinazione delle olive, che evita che la temperatura salga, e non prevede alcun trattamento chimico o industriale.
In Italia sono state prodotte, nell’anno 2014/2015, 302 mila tonnellate di olio, con circa 900 mila aziende olivicole, e un volume di affari di 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell’industria agroalimentare. In Italia si contano 42 Dop e i Igp, ma le contraffazioni sono numerose: nel 2015, infatti, sono stati effettuati oltre 12.500 controlli, per un totale di oltre 574 mila euro di valore di olio sequestrati. Le norme salva olio, come il decreto che entrerà in vigore dal 1° luglio, vanno nella direzione di tutelare l’olio italiano.

































