Il presente allegato ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche per l’accesso alla misura straordinario denominata “Buono alimentare per emergenza COVID 19”, ed è finalizzato a definire in via prioritaria:

  • I potenziali destinatari della misura;

  • i criteri di accesso alla misura:

Paragrafo 1 – Destinatari

Sono potenziali destinatari dell’intervento:

a) i cittadini residenti nel Comune di Andria.

b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario  ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.

c) Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l’immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza.

Paragrafo 2 –Modalità di accesso

Per accedere all’intervento è necessario produrre domanda/autocertificazione, compilata in tutte le sue parti, secondo le modalità stabilite dal Comune di Andria.

La domanda può essere presentata da un solo componente maggiorenne per nucleo familiare. In caso di presentazione di più domande da parte di più componenti del nucleo, sarà presa in esame la prima domanda temporalmente pervenuta.

Alla domanda da parte del cittadino seguirà colloquio telefonico con il S.S.P. secondo le modalità ritenute piò opportune e comunque finalizzata a valutare la condizione di emergenza dichiarata dal nucleo familiare

Paragrafo 3 –Criteri di accesso

Saranno prioritariamente ammessi all’intervento nuclei familiari privi di qualsiasi forma di reddito corrente e continuativo:

  • i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore autonomo con PARTITA IVA, con attività sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privi di altre coperture INPS.

  • i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore occasionale a progetto a termine etc , con attività sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS;

  • i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore stagionale che non abbia ripreso l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che siano privo di altre coperture INPS;

  • i nuclei familiari in cui è presente almeno 1 lavoratore libero professionista, con attività sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza e che non abbia ancora percepito il bonus previsto dalla normativa in vigore e che sia privo di altre coperture INPS o delle casse previdenziali;

  • i nuclei familiari in cui è presente almeno un lavoratore licenziato o posto in cassa integrazione a seguito dell’emergenza COVID-19 e che non abbia ancora percepito la cassa integrazione;

  • nuclei familiari con componenti privi di lavoro regolare ed espletanti attività saltuarie.

Fermo restando la sussistenza delle predette condizioni, saranno valutate con priorità di accesso le seguenti casistiche:

  • I nuclei con presenza di almeno 1 componente con invalidità riconosciuta superiore al 50% e sino al 74%;

  • I nuclei familiari che vivono in fitto;

  • I nuclei familiari monogenitoriali con almeno 1 figlio minore;

  • Nuclei composti da ultracinquantenni infrassessantacinquenni senza redditi;

  • Nuclei in cui sono presenti situazioni di fragilità socio sanitaria comprovata anche dalla presa in carico da parte di altri servizi territoriali.

L’accesso all’intervento di nuclei familiari percettori di misure nazionali e regionali (REI, RED RDC) sarà valutato “successivamente” dal Servizio Sociale Professionale caso per caso e sulla base della situazione complessiva del nucleo familiare.

In ogni caso l’ammissione al beneficio da parte del richiedente è comunque rimessa alla valutazione complessiva e multidimensionale dell’Assistente Sociale che ha in carico l’istruttoria.

Fermo restando il possesso dei requisiti sopra elencati, non potranno comunque accedere al BONUS EMERGENZA ALIMENTARE i nuclei familiari in possesso, nel loro complesso, alla data di presentazione della domanda, di depositi bancari/postali o altro tipo di liquidità monetaria di importo superiore a quanto di seguito riportato:

1. Max € 6.000,00 per nuclei composti da 1 componente;

2. Max € 8.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;

3. Max € 10.000,00 per nuclei composti da 3 o più componenti

Si rappresenta che, attesa l’emergenza, si ritiene equo mutuare il detto limite dai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza.

Paragrafo 4- VERIFICHE E CONTROLLI

Sulle domande di accesso all’intervento l’Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, potrà esperire tutti i controlli ritenuti più opportuni per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal dichiarante.  I richiedenti che dichiarano il falso saranno perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.