“Il giudice sportivo, nel comunicato n° 160 del 13 maggio 2021, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dal Taranto FC contro la Fidelis Andria ed in particolare la posizione di un tesserato regolarmente schierato, invece, nella gara contro gli jonici. Ribadita dai giudici la oggettiva corretta interpretazione delle norme in vigore per i tesseramenti tra i dilettanti come ampiamente già chiarito dal segretario generale della Fidelis Andria, Stefano Tota, a cui naturalmente vanno i ringraziamenti della società biancazzurra”. E’ la nota della società biancazzurra a spiegare ulteriormente la questione relativa al tesseramento del calciatore Pablo Acosta.

Riportiamo a seguire la motivazione specifica del Giudice Sportivo così come pubblicato nel dispositivo odierno:

“Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa (la norma non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche), atteso che il calciatore Acosta Pablo Andres, sebbene “non professionista”, si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per “società professionistica”), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1;
3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del TARANTO FC 1927 S.r.l”.

<a href=”https://www.fidelisandria.it/wp-content/uploads/2021/05/CU_160_Recuperi.pdf” rel=”noopener” target=”_blank”>LEGGI IL DISPOSITIVO COMPLETO</a>