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Fitto Casa competenza 2014: ecco tutti i dettagli del bando pubblico

Pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Andria. Scadenza 7 settembre

E’ stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Andria, il bando pubblico di concorso per l’attribuzione di contributi integrativi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Il cosiddetto Fitto Casa per l’anno 2016 ma di competenza 2014. La domanda dovrà essere presentata direttamente al Comune di Andria, Settore Socio Sanitario in via Mozart 63, nelle giornate di apertura degli uffici dalle 9,30 alle 12,30, oppure spedite a mezzo raccomandata A.R. a partire proprio dalla giornata odierna e sino al 7 settembre 2016.

Al momento della presentazione della domanda, poi, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissione al concorso:

  • a) essere cittadino Italiano ovvero cittadino di uno stato appartenente all’Unione Europea ovvero di essere cittadino extracomunitario in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni in Italia ovvero da almeno cinque anni in Puglia ai sensi della Legge n. 133 del 06/08/2008 art. 11 comma 13;
  • b) essere stato residente nel Comune di Andria nell’anno 2014;
  • c) aver condotto in locazione un alloggio, nell’anno 2014, a titolo di abitazione principale con contratto regolarmente registrato (La domanda può essere presentata anche dal convivente del conduttore purché la convivenza sia certificabile sia per l’anno 2014 che al momento della presentazione dell’istanza);
  • d) essere in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro relativa all’anno 2014, con pagamento della stessa già eseguito alla data di presentazione della domanda e relativo all’immobile di cui al punto c);
  • e) non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore (PARENTELA: genitori, figli, fratelli, nonni e nipoti – AFFINITÀ: coniuge, suoceri, generi, nuore e cognati) ex art. 74 e seguenti del Codice Civile;
  • f) reddito annuo del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2014, rientrante entro i valori di seguito indicati: FASCIA A)- reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di €. 13.022,88=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%; FASCIA B)- reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di €. 15.250,00=, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Tale reddito va considerato al netto delle riduzioni previste dall’art. 3 comma 1 punto e)- della Legge n. 10/2014, riferito all’art. 21 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni (il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di €. 516,46= per ogni figlio a carico: qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%). Per la determinazione del reddito 2014 di ogni componente il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2015 parte B dati fiscali, per il modello 730/3 2015 il rigo 11 e per il modello UNICO/2015 il rigo RN1 del quadro RN e/o il rigo LM8 del quadro LM (per i contribuenti minimi), e/o il rigo RD11 del quadro RD. Oltre i redditi di cui sopra vanno calcolati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, compresi quelli esentasse, ivi compresi assegno ai nuclei familiari con 3 figli minori, assegno di maternità, social card e assegno di cura per gli importi effettivamente riscossi nel 2014;
  • g) non essere titolare, così come nessun altro componente il proprio nucleo familiare, dalla data dell’01/01/2014, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione) su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare in tutto il territorio nazionale. Per definire l’alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente, si applica l’ art.10 comma 2 della legge regionale n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
  • h) non essere titolare, così come nessun altro componente il proprio nucleo familiare, dalla data dell’01/01/2014, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
  • i) non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno 2014, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge n. 431/98.
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