«In seguito alle segnalazioni di presunte irregolarità relative alla lista “Fronte Democratico per la BAT”, mi preme precisare che la Circolare del Ministero dell’Interno n.11/2002 – riportata nel presente comunicato stampa – ben chiarisce termini e modalità che regolamentano l’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature». Interviene così, in una nota, Nadia Landolfi, Delegata alla presentazione della Lista.

«In particolare – continua – si precisano chiaramente le competenze, anche territoriali, dei segretari comunali in questa delicata fase: nell’ambito dell’autonomia organizzativa essi possono esercitare pienamente (se provvisti di apposita delega) le proprie funzioni.

Per questo – conclude – sottolineiamo non solo di aver rispettato le regole, ma di averlo fatto con trasparenza e la linearità. Infine, rimarchiamo anche la competenza che da sempre qualifica il nostro modo di esercitare le funzioni politiche ed istituzionali».

Ecco la circolare:

Circolare Ministero dell’interno 2/3/2002, n. 11

Oggetto: Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Com’è noto, l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature.
Al riguardo, si rammenta che il Ministero della giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
Si ricorda, inoltre, che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia debbono svolgere le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
Tuttavia, si ritiene che rientri nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all’interno del territorio comunale.
Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla legge n. 120/99 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che, non essendo stato tale potere espressamente limitato dalla nuova legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica, anche se candidati alle prossime elezioni amministrative.
Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta, indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.
Si raccomanda, in particolare, che nell’espletamento delle suddette funzioni tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Si rammenta, infine, per quanto concerne le modalità di autenticazione, che il rinvio – contenuto al comma 2 del medesimo articolo 14 – a quanto prescritto dall’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ora abrogata, deve intendersi riferito all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.