Dopo la valutazione tecnica dei requisiti comportanti l’erogazione delle elargizioni sia effettuata dalla Commissione tecnica e d’intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, arriva il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che spiega esattamente i criteri. Un documento atteso da tempo e che negli scorsi giorni ha trovato l’effettiva pubblicazione dopo la firma del 23 maggio scorso.

Si parla di feriti gravi e cioè di lesioni dalle quali derivi una malattia che metta in pericolo la vita del soggetto o una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni. O lesioni che producano un indebolimento permanente di un senso o di un organo. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi spetta un contributo base pari al 20% dell’importo corrisposto a ciascuna delle famiglie delle vittime dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017, che ricordiamo esser di 200mila euro. Ai fini della valutazione delle lesioni fisiche, è esaminata la documentazione rilasciata da strutture pubbliche presso le quali gli interessati sono stati ricoverati o assistiti. La documentazione può essere integrata da certificazioni rilasciate da strutture pubbliche che riportino una diagnosi conforme o comunque correlata a quella effettuata dal pronto soccorso o dalla struttura di ricovero pubblica

Per feriti gravissimi s’intendono coloro i quali, dopo l’incidente, hanno contratto una malattia certamente o probabilmente insanabile o la perdita di un senso o la perdita di un arto o una deformazione. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravissime spetta un contributo base pari al 75% dell’importo corrisposto a ciascuna delle famiglie delle vittime

«Per conseguire le elargizioni – si legge nella determina – presentano apposita istanza insieme con tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti. Il termine di invio dell’istanza e della documentazione è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. La domanda deve essere trasmessa per mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Ufficio Affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo – Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, oppure per via telematica mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected]».

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